Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".
La Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 3 dell’art. 40 di detto TU Espropri.
Nel dettaglio, sono state ritenute incostituzionali le previsioni dei due commi anzidetti, perché, facevano riferimento al solo VAM (valore agricolo medio), relativo “al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell’area da espropriare”, ai fini della determinazione della indennità di esproprio.
La Corte, però, non ha esteso la declaratoria di illegittimità anche al comma 1 dell’art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001. Detta norma concerne l’esproprio di un’area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto invece dal comma 2), e stabilisce che l’indennità definitiva sia determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola.
Dunque, per quanto riguarda le ipotesi ricadenti nell’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 40, almeno per ora le amministrazioni pubbliche sono obbligate a rispettare la normativa di riferimento.